REGISTRO DELLE ATTIVITA’ DI TRATTAMENTO: L’art. 30 del Regolamento (EU) n. 679/2016 (di seguito “RGPD”) prevede tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento la tenuta del registro delle attività di trattamento.
E’ un documento contenente le principali informazioni (specificatamente individuate dall’art. 30 del RGPD) relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare e, se nominato, dal responsabile del trattamento. Rappresenta uno degli elementi principali di accountability dell'ente, mettendo a disposizione, per ogni attività prevista, le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, oltre che fornendo un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'organizzazione.
Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.